I disoccupati in Slovacchia hanno diritto a richiedere un contributo per l'avvio di un'attività autonoma.
L'indennità per l'autoimpiego può essere concessa dall'Ufficio del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia per il rimborso parziale dei costi legati all'esercizio dell'autoimpiego a un disoccupato registrato presso tale ufficio, che:
1) è stato registrato nel registro dei disoccupati dell'Ufficio del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia per almeno tre mesi;
2) è registrato nel registro dei disoccupati dell'Ufficio del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia da almeno 12 mesi se, nei 6 mesi precedenti l'inclusione nella registrazione, il disoccupato ha sospeso o cessato l'attività di autoimpiego;
3) sarà un lavoratore autonomo che eserciterà un'attività commerciale ai sensi della Legge sulle Attività Commerciali o svolgerà attività agricola, compresa la gestione forestale;
4) presenterà la richiesta di contributo per iscritto e
5) eserciterà l'autoimpiego in modo continuativo per almeno due anni.
Il contributo massimo è di 7.534,48 € nelle regioni meno sviluppate e di 5.650,86 € nelle regioni sviluppate. L'Ufficio eroga fino a un massimo del 60% dell'importo dell'indennità entro 30 giorni di calendario dalla conclusione dell'accordo per la concessione dell'indennità, mentre la restante parte dell'indennità, ossia un massimo del 40%, viene concessa dall'Ufficio al beneficiario dopo la presentazione della prima relazione sull'attività dell'autoimpiego e sull'uso dell'indennità concessa, trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'attività autonoma.
Per ogni anno di autoimpiego durante i due anni di autoimpiego continuativo, il beneficiario dell'indennità deve presentare una relazione sull'attività dell'autoimpiego e sull'uso dell'indennità concessa. L'indennità può essere concessa nuovamente solo dopo la scadenza di otto anni dall'inizio dell'attività di autoimpiego per la quale è stato concesso il contributo.
Indennità, Autoimpiego